Articolo 1
È costituita un’Associazione denominata “Società Italiana di Ortopedia e Medicina e delle Malattie Rare dello scheletro” con l’acronimo “OrtoMed” in breve “ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ORTOPEDIA, MEDICINA E DELLE MALATTIE RARE DELLO SCHELETRO”, con sede amministrativa e legale in Firenze, Via del Pian dei Giullari n. 28. La sede della Segreteria si identifica con la sede legale dell’Associazione.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro è apolitica e non confessionale. Essa, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà, ha per scopo l’attività di ricerca scientifica nel settore delle malattie metaboliche dell’osso e delle loro ricadute in campo ortopedico, con particolare riguardo all’osteoporosi, alle malattie congenite dello scheletro e alla terapia medica delle fratture che a queste patologie conseguono.
A tal fine essa intraprende ogni iniziativa riferita al campo dell’ortopedia e del metabolismo osseo, e precisamente:
a) procede alla identificazione ed istituzione di aree di studio di specifico interesse sulle diverse tematiche cliniche, scientifiche e gestionali;
b) favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti;
c) mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie;
d) sviluppa un centro di documentazione tecnico-scientifica e divulga, per conto proprio e di terzi, materiale tecnico-scientifico nell’ambito dell’ortopedia e del metabolismo osseo, anche attraverso le attività educazionali svolte dal “CLUB dei MASTERISTI” composto da Soci Ordinari della Società che abbiano conseguito un titolo di Master Universitario di II Livello nel settore delle Malattie Metaboliche dell’Osso con ricadute in campo ortopedico;
e) contribuisce all’informazione scientifica, e culturale in genere, di medici, biologi, ricercatori, infermieri e tecnici, anche attraverso la rivista ufficiale della Società “CLINICAL CASES IN MINERAL AND BONE METABOLISM” Editore CIC Edizioni Internazionali, che verrà inviata a tutti i Soci in regalo con il pagamento della quota associativa;
f) organizza eventi di carattere educazionale nel campo delle malattie metaboliche dell’osso ed un Congresso Scientifico annuale aperto a tutti i Soci;
g) propone linee guida diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie metaboliche dell’osso e delle ricadute che queste hanno in campo ortopedico;
h) favorisce iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali delle malattie metaboliche dell’osso e delle fratture da fragilità.
L’Associazione potrà provvedere a realizzare direttamente collaborazioni con Università, Regioni, Enti di Ricerca, Fondazioni e altre Associazioni e
Agenzie Governative e non.
L’Associazione si propone di operare nell’ambito del territorio nazionale, favorendo la costituzione di Sezioni Regionali e Interregionali dell’Associazione.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Articolo 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi versati dai Soci Fondatori;
b) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti all’Associazione anche attraverso i Soci Sostenitori;
c) da ogni altro incremento derivante dall’attività patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dalla Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da erogazioni, donazioni o lasciti in genere sia da parte di Enti Pubblici che Privati.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore e contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’ Associazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.
Articolo 4
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il 31 Dicembre di ogni anno l’Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, ed sempre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art.2 e di quelle ad esse direttamente connesse.
Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della fondazione, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.
Articolo 5
L’Associazione si compone di Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori. Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, coloro che abbiano dimostrato di essere cultori della materia attraverso il lavoro, senza discriminazioni di sorta. La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Società attraverso il modulo predisposto. Possono essere nominati Soci Onorari della Società scienziati italiani o stranieri che abbiano raggiunto chiara fama internazionale.
La qualifica di Socio Sostenitore compete a persone oppure a Enti Pubblici o Privati che abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione.
Compete al Consiglio Direttivo la nomina a Socio Onorario e Sostenitore. È dovere dei Soci Ordinari assolvere alla quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Hanno diritto al voto e sono eleggibili per le cariche sociali i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
I Soci Onorari e Sostenitori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per spontanee dimissioni.
La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo costituito da componenti di diritto e da componenti eletti;
c) le Commissioni permanenti;
d) il Direttore Esecutivo;
e) Il CLUB dei MASTERISTI;
f) il Collegio dei Revisori, ove nominato.
Articolo 7
L’Assemblea è costituita dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari.
L’Assemblea ha i seguenti poteri:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) nominare i membri dell’Organo di Revisione;
c) discutere ed approvare i bilanci ed il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) deliberare le modifiche allo Statuto;
e) deliberare sull’orientamento generale dell’attività dell’Associazione;
f) autorizzare l’estinzione o la trasformazione dell’Ente e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento e nominare i Liquidatori.
La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso esposto nella sede dell’Associazione almeno sette giorni prima della data fissata, tramite comunicazione ai soci in regola a mezzo lettera o, qualora comunicato dai soci, tramite posta elettronica o telefax.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci Ordinari.
Il Presidente deve convocare l’Assemblea almeno una volta l’anno in occasione del Congresso annuale della Società, entro il giorno 31 del mese di dicembre.
Le deliberazioni assembleari nonché i bilanci saranno trascritti sui libri delle assemblee.
L’Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci più uno.
L’Assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria, per le modifiche riguardanti l’atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. L’Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno un quarto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento annuale della quota associativa. In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività.
Ogni Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di due Soci.
Articolo 8
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello risultante al libro Soci a seguito di comunicazione scritta del Socio al momento dell’iscrizione o per variazione successiva.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa per un periodo di due anni consecutivi;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata r.r.
Contro tale delibera il Socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all’Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.
Articolo 9
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero massimo di venti membri, secondo la deliberazione dell’Assemblea che li nomina.
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) da un Consigliere con mansioni di Presidente dell’Associazione;
b) da un Consigliere con mansioni di Direttore Esecutivo;
c) da un Consigliere con funzione di Rappresentante del CLUB dei MASTERISTI,
ove designato da questi;
d) da altri Consiglieri ordinari.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo ed avrà una durata di dieci anni.
Il Consiglio Direttivo, qualora non siano già stati eletti in sede di nomina, elegge al suo interno il Presidente, il Direttore Esecutivo ed il Rappresentante del CLUB dei MASTERISTI, su designazione di questi.
Il Presidente dura in carica per un esercizio, e comunque fino alla sua sostituzione;
il Presidente non è immediatamente rieleggibile in tale carica; alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvederà ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente.
Il Consiglio, qualora non siano già stati eletti in sede di nomina, nomina, anche tra soggetti esterni, un tesoriere ed un segretario, che possono coincidere anche in un unico soggetto.
Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo provvisorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.
Articolo 10
Al Presidente ed al Direttore Esecutivo è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, con firma libera, per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.
Il Presidente, inoltre, rappresenta l’Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell’Associazione e nominare, all’uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell’Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri; l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l’adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai Consiglieri ed all’organo di controllo, a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i Consiglieri e Revisori almeno tre giorni prima del Consiglio.
Adempiute le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) delineare le linee guida dell’Associazione;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
c) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
d) deliberare l’importo della quota associativa annuale;
e) stabilire la sede e la data del Congresso annuale della Società;
f) elaborare ed approvare il programma scientifico del Congresso annuale
della Società;
g) attivare Sezioni Regionali ed Interregionali;
h) attivare Gruppi di Studio.
Articolo 13
Il Presidente, ed il Direttore Esecutivo in caso di assenza o impedimento del Presidente, e i Consiglieri Delegati, se nominati, rappresentano l’ente di fronte ai terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.
Articolo 14
I Revisori dei Conti, ove nominati, sono eletti, nel numero di tre, dall’Assemblea, stabilendone il compenso all’atto della nomina.
I Revisori dei Conti, ove nominati, devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
Articolo 15
L’Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
L’Associazione si estingue:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Nel caso della sua estinzione, il patrimonio sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Articolo 16
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
F.ti: Maria Luisa Brandi – Marco Italo Gusso